Art. 29

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

L'intendente di finanza, qualora ritenga che la riscossione della imposta e della sovrimposta, delle soprattasse e penalita' di cui al presente testo unico non sia sufficientemente garantita dalla cauzione dell'esattore, puo' disporre che le somme dovute per detti titoli da determinati contribuenti vengano pagate direttamente al ricevitore provinciale ai sensi dell'art. 82 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281.

Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-06-14;971~art29 · fonte su Normattiva