Art. 3
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[1]Agli effetti dell'art. 1 si presumono redditi realizzati in conseguenza della guerra, fino a prova contraria, quelli comunque verificatisi per aumenti di produzione o di commercio, oppure per elevamento di prezzi posteriormente al 1° agosto 1914 e fino al 31 dicembre 1918, anche dopo l'eventuale stipulazione della pace.
[2]Le disposizioni del presente testo unico si applicano anche nei riguardi dei contribuenti, enti o privati, che in forza di leggi speciali godono della esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi ordinari.
Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva