Art. 30
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[1]L'intendente notifica agli interessati il provvedimento di cui al precedente articolo con le modalita' stabilite per la notificazione degli accertamenti dei redditi di ricchezza mobile, diffidandoli che non saranno ritenuti validi i pagamenti da essi o per loro conto fatti agli esattori dopo tale notificazione.
[2]Del provvedimento stesso l'intendente da' notizia all'esattore accordandogli una tolleranza sui versamenti uguale all'ammontare delle quote d'imposta da pagarsi dai contribuenti direttamente ai ricevitori provinciali.
[3]Gli esattori che non abbiano avuto dai contribuenti, nel termine di cui al citato art. 82 della legge di riscossione, la quietanza dell'imposta pagata al ricevitore provinciale, sono tenuti a compiere senz'altro gli atti esecutivi contro i debitori morosi, in mancanza di che l'intendente deve revocare la tolleranza.
Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva