Art. 31
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Per quanto non sia diversamente disposto dal presente testo unico si applicano per l'accertamento e la riscossione della sovrimposta di cui all'art. 1 le disposizioni vigenti per la imposta di ricchezza mobile.
Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva