Art. 4

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[1]Per reddito ordinario si intende la media di quello definitivamente accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile nel biennio 1913-914.

[2]Per gli enti o privati non ancora soggetti all'imposta di ricchezza mobile o i cui redditi siano in contestazione, i redditi ordinari vengono determinati con opportuni confronti coi redditi gia' definitivamente accertati per la imposta stessa nel biennio anzidetto al nome di contribuenti della stessa categoria.

[3]In ogni modo il reddito ordinario non puo' essere valutato ad un importo inferiore all'8 % del capitale investito.

[4]Per la determinazione dei nuovi o maggiori redditi degli intermediari si terra' conto della entita' degli affari conclusi col loro intervento.

Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-06-14;971~art4 · fonte su Normattiva