Art. 4
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[1]Per reddito ordinario si intende la media di quello definitivamente accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile nel biennio 1913-914.
[2]Per gli enti o privati non ancora soggetti all'imposta di ricchezza mobile o i cui redditi siano in contestazione, i redditi ordinari vengono determinati con opportuni confronti coi redditi gia' definitivamente accertati per la imposta stessa nel biennio anzidetto al nome di contribuenti della stessa categoria.
[3]In ogni modo il reddito ordinario non puo' essere valutato ad un importo inferiore all'8 % del capitale investito.
[4]Per la determinazione dei nuovi o maggiori redditi degli intermediari si terra' conto della entita' degli affari conclusi col loro intervento.
Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva