Art. 5
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Per capitale investito si intende quello risultante da atti, da libri di commercio regolarmente tenuti e da altre prove certe anteriori alla data di pubblicazione del decreto Reale 21 novembre 1915, n. 1643, allegato B, e che sia effettivamente impiegato nella produzione del reddito; in difetto di tali atti o prove il capitale investito si presume con opportuni confronti nella misura occorrente per la produzione del reddito.
Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva