Art. 6
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[1]Nella determinazione del reddito agli effetti della sovrimposta di cui all'art. 1 le agenzie tengono conto come passivita' deducibili delle svalutazioni ed ammortamenti eccezionali di speciali impianti fatti in contemplazione di forniture di guerra, a norma degli articoli seguenti.
[2]Si tiene conto altresi' delle provvigioni corrisposte dai commercianti ed industriali agli intermediari, purche' ne sia pienamente giustificata la sussistenza e siano contemporaneamente accertati la persona ed il domicilio degli intermediari stessi nello Stato. I commercianti e gli industriali restano obbligati solidariamente al pagamento di una quota, proporzionale alle provvigioni dedotte, delle imposte e sovrimposta dovuta dagli intermediari. Contro i solidariamente responsabili si procede solo dopo escusso infruttuosamente l'obbligato diretto.
[3]Per la determinazione dell'aliquota di sovrimposta relativa al reddito degli industriali o commercianti la percentuale del profitto sul capitale si calcola tenendo conto anche del reddito ordinario.
Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva