Art. 7

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[1]In ciascun periodo di accertamento e' considerato come spesa deducibile il soprapprezzo pagato a causa dello stato di guerra pei nuovi impianti e per le trasformazioni fatte nel periodo stesso in contemplazione di forniture militari.

[2]Del rimanente costo dei nuovi impianti e delle trasformazioni predette, la parte eccedente il valore attribuibile agli impianti e trasformazioni a guerra finita, viene, agli effetti della imposta e della sovrimposta, ammortizzata ripartendola in misura eguale in tutti o nei restanti periodi di accertamento.

[3]Agli effetti della disposizione di cui al capoverso precedente, il valore attribuibile agli impianti ed alle trasformazioni dopo la guerra viene presunto, in difetto di prova contraria, nella misura del 20 per cento dell'effettivo costo totale.

[4]Le disposizioni di questo articolo sono applicabili anche a favore degli opifici e degli stabilimenti di cui al decreto 17 febbraio 1916, n. 197.

Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-06-14;971~art7 · fonte su Normattiva