Art. 9
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Nei casi di aziende le quali fossero gia' state tassate agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per gli anni 1913 e 1914, ed abbiano aumentato il proprio capitale posteriormente al 31 dicembre 1912, il reddito ordinario da attribuirsi al nuovo capitale e' valutato in una percentuale pari a quella che la media dei redditi accertati pel biennio anzidetto rappresenta, in rapporto al capitale impiegato nello stesso periodo di tempo. In ogni caso il tasso percentuale non puo' essere inferiore all'8 per cento.
Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva