Art. 100
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Non sono ammessi a farsi surrogare: Gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al capo XVIII; I disertori, sebbene graziati; I militari non graduati, ascritti per punizione ad un corpo disciplinare.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva