Art. 100

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Non sono ammessi a farsi surrogare: Gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al capo XVIII; I disertori, sebbene graziati; I militari non graduati, ascritti per punizione ad un corpo disciplinare.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art100 · fonte su Normattiva