Art. 103
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[1]Le surrogazioni di fratello posteriori all'arruolamento seguono normalmente presso il corpo in cui trovasi arruolato il surrogante.
[2]Qualora il fratello surrogato non abbia l'attitudine speciale per quel corpo, il Ministro della Guerra determinera' in quale altro corpo od arma debba aver luogo la surrogazione.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva