Art. 107

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[1]Quando il surrogato sia deceduto prima di giungere sotto le armi; Quando sia giudicato inabile al corpo, giusta il disposto dal precedente articolo 106; Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge; Quando il surrogato sia dichiarato disertore entro il termine di un anno, a cominciare dal giorno dell'arruolamento.

[2]Nelle circostanze sovra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verra' fissato, assumere personalmente il servizio.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art107 · fonte su Normattiva