Art. 107
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[1]Quando il surrogato sia deceduto prima di giungere sotto le armi; Quando sia giudicato inabile al corpo, giusta il disposto dal precedente articolo 106; Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge; Quando il surrogato sia dichiarato disertore entro il termine di un anno, a cominciare dal giorno dell'arruolamento.
[2]Nelle circostanze sovra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verra' fissato, assumere personalmente il servizio.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva