Art. 109
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Il militare che per mezzo dello scambio assume la qualita' di surrogato di fratello deve non avere oltrepassato il vigesimo sesto anno di eta' e riunire le condizioni prescritte dall'articolo 101, numeri 5 e 6, e subentrare nella ferma assunta dal surrogante.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva