Art. 116

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[1]Oltre l'arruolamento volontario, di cui nei precedenti articoli, e' ammesso uno speciale arruolamento per la ferma temporanea coll'obbligo di un solo anno di permanenza sotto le armi.

[2]Siffatto arruolamento puo' essere contratto nei vari corpi delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e nelle compagnie di sanita' e di sussistenza.

[3]Per essere ammesso a questo arruolamento speciale il giovane deve avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' e soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 111 ed inoltre:

[4]1. Dimostrare con appositi esami, disposti dal Ministro della Guerra, di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori;

[5]2. Pagare alla Cassa militare la somma cha sara' ogni anno determinata con decreto Reale. Tale somma non potra' sorpassare lire 2000 per i volontari che prenderanno servizio nell'arma di cavalleria e lire 1500 per gli altri.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art116 · fonte su Normattiva