Art. 116
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Oltre l'arruolamento volontario, di cui nei precedenti articoli, e' ammesso uno speciale arruolamento per la ferma temporanea coll'obbligo di un solo anno di permanenza sotto le armi.
[2]Siffatto arruolamento puo' essere contratto nei vari corpi delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e nelle compagnie di sanita' e di sussistenza.
[3]Per essere ammesso a questo arruolamento speciale il giovane deve avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' e soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 111 ed inoltre:
[4]1. Dimostrare con appositi esami, disposti dal Ministro della Guerra, di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori;
[5]2. Pagare alla Cassa militare la somma cha sara' ogni anno determinata con decreto Reale. Tale somma non potra' sorpassare lire 2000 per i volontari che prenderanno servizio nell'arma di cavalleria e lire 1500 per gli altri.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva