Art. 117
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I giovani che contraggono l'arruolamento di cui nell'articolo precedente sono ascritti alla prima categoria. Essi verranno computati nel contingente della leva della propria classe, ma la loro ferma decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva