Art. 118

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[1]Il ritardo fino al 26° anno di eta' di cui sopra potra' essere accordato anche a quel giovane che assumendo l'arruolamento volontario di un anno si trovi in una delle seguenti condizioni:

[2]1. Stia imparando un mestiere, un'arte o professione od attenda a studi da cui non possa essere distolto senza grave pregiudizio per il suo avvenire;

[3]2. Sia indispensabilmente necessario per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale e commerciale al quale attenda per conto proprio o della famiglia.

[4]Il ritardo di cui nel presente articolo potra' essere accordato e continuera' ad avere il suo effetto soltanto in tempo di pace.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art118 · fonte su Normattiva