Art. 119
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Il volontario di un anno e' mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio. Qualora al termine di quest'anno non dia prova di avere raggiunto il grado necessario di istruzione militare potra' essere obbligato a prolungare il servizio anche fino ad altri sei mesi.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva