Art. 120

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[1]Gli studenti delle Universita' e degli Istituti assimilati, i quali pel numero estratto a sorte siano arruolati nella 1ª categoria, possono ottenere dal Ministro della Guerra che in tempo di pace sia ritardata la loro chiamata sotto le armi fino al 26° anno di eta'.

[2]Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuto che abbiano questa eta' od anche prima se abbiano terminato il corso degli studi intrapresi, ovvero non li continuino; eppero' sono obbligati ad imprendere il servizio militare con gli uomini di 1ª categoria della prima classe che sara' chiamata sotto le armi.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art120 · fonte su Normattiva