Art. 121

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[1]Gli inscritti i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito o nell'armata di mare, o vi servano in virtu' di Regio decreto, sono considerati aver soddisfatto all'obbligo di leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente di 1ª categoria del rispettivo mandamento.

[2]Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi; e qualora gli uffiziali dell'esercito permanente dispensati dall'effettivita' di servizio per dimissione volontaria non abbiano servito almeno due anni colla qualita' di ufficiale o come militare di truppa, dovranno prestare un altro anno di servizio, come militare di truppa, compiuto il quale saranno inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 27 marzo 1888 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art121 · fonte su Normattiva