Art. 126
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[1]Gli inscritti annoverati alla 2ª categoria sono obbligati al servizio militare nell'esercito permanente e nella milizia mobile per 12 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale appartengono compiono il 21° anno di eta'.
[2]In tempo di pace normalmente rimangono in congedo illimitato.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva