Art. 128
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[1]I carabinieri Reali provenienti da un'altra arma, qualora avessero gia' prestato uno o piu' anni di servizio effettivo, dovranno passarne altri quattro nel corpo dei carabinieri Reali.
[2]Gli armaiuoli nell'essere ascritti ad un reggimento o corpo in qualita' di capi armaiuoli, dovranno contrarre la ferma permanente, la quale cominciera' dal giorno dell'ammessione in tale qualita', cessando pero' l'obbligo di terminare quella in corso.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva