Art. 129
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[1]I militari di 1ª categoria, nei tre o quattro ultimi anni della loro ferma temporanea, fanno passaggio alla milizia mobile, ad eccezione di quelli appartenenti ai carabinieri Reali, alla cavalleria, alle compagnie operai, i quali rimangono ascritti ai corpi dell'esercito permanente fino al termine della loro ferma.
[2]Fanno parimenti passaggio alla milizia mobile gli uomini di 2ª categoria dopo 8 anni del loro obbligo al servizio, di cui nell'articolo 126.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva