Art. 131

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[1]I militari dell'esercito, permanente e della milizia mobile in congedo illimitato, si di 1ª che di 2ª categoria, possono con decreto Reale essere chiamati sotto le armi in totalita' ovvero in parte, per classi, per categoria, per arma o per corpo e per distretto militare, tanto per l'istruzione loro, quanto per rassegne o per eventualita' quando il Governo lo giudichi opportuno.

[2]Dovranno pero' ogni anno essere chiamati sotto le armi, per un periodo non maggiore di un mese, i militari ascritti alla 1ª categoria di una o piu' classi che si trovano in congedo illimitato od almeno quelli di essa che sono ascritti all'arma di fanteria ed all'artiglieria da campagna.

[3]Dovranno anche ogni anno essere chiamati per ricevere l'istruzione i militari della 1ª parte di 2ª categoria di una classe per un periodo di tempo da due a sei mesi, ripartibili in uno o piu' anni, ed i militari della 2ª parte della stessa 2ª categoria, per una durata non minore di quella istruzione che sara' data ai militari di 3ª categoria.

[4]Sono dispensati dalle chiamate di cui sopra i militari di 1ª e di 2ª categoria che trovansi in attivita' di servizio nelle guardie di finanza, nelle guardie di pubblica sicurezza o nelle guardie carcerarie.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art131 · fonte su Normattiva