Art. 133
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[1]Terminata la ferma, i sottufficiali, caporali e soldati saranno passati alla milizia territoriale, a meno che non siano ammessi a contrarre la rafferma, ove si trovino nel caso previsto dall'articolo 137.
[2]I sottufficiali pero' vincolati con ferma permanente, prima di far passaggio da questa alla milizia territoriale, resteranno in congedo illimitato ascritti per due anni alla classe di 1ª categoria che passera' alla milizia mobile al termine dell'anno in cui cessano dal servizio sotto le armi.
[3]I sottufficiali dell'arma di cavalleria continuano a rimanere per due anni in congedo illimitato ascritti al treno.
[4]Qualora i sottufficiali, caporali e soldati abbiano gia' fatto passaggio, alla milizia territoriale non potranno piu' essere riammessi nell'esercito permanente se oltrepassano il trentesimoquinto anno di eta', se l'intervallo di tempo in cui fecero il suddetto passaggio e' maggiore di due anni, e se non contraggono una intera ferma per l'arma a cui si destinano.
[5]Faranno parimente passaggio alla milizia territoriale gli uomini di 2ª categoria dopo aver percorso nell'esercito permanente e nella milizia mobile il tempo determinato dall'articolo 126.
[6]E' fatta facolta' al Ministro della Guerra di ritardare il passaggio alla milizia territoriale dei militari con ferma temporanea fino al 1° del mese di luglio successivo all'anno in cui compiono la ferma stessa.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva