Art. 137

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((Alla rafferma senza premio possono essere ammessi, sotto le condizioni determinate dal regolamento: I militari che hanno compiuta la ferma di cinque anni; I caporali maggiori di tutte le armi, compiuta che abbiano la ferma, non che i militari che si trovino gia' in condizioni da poter poi aspirare alla rafferma con premio; I militari che abbiano compiuta una o piu' rafferme con premio)).

Testo vigente dal 27 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art137 · fonte su Normattiva