Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Spetta ai Tribunali civili e correzionali: Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per cui si possa far luogo ad applicazione di pena; Definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od eta'; Pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva