Art. 140
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[1]Il premio di ogni rafferma e' di lire 150 annue.
[2]Finche' rimane sotto le armi, sempre pero' appartenendo alla truppa, il militare raffermato godra' di altrettanti di questi premi quante sono le rafferme contratte.
[3]I premi di rafferma sono pagati dalla Cassa militare.
[4]Finche' il militare raffermato rimane vincolato al servizio sotto le armi, il premio annuo di rafferma ed il capitale di cui all'articolo seguente non possono cedersi ne' sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle del militare, o per causa di alimenti dovuti per legge.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva