Art. 147
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Questo caposoldo decorrera' dal giorno della promozione a sottufficiale e durera' sino a che il sottufficiale presti, come tale, servizio sotto le armi o non faccia passaggio in una delle posizioni menzionate nell'articolo precedente o nel corpo invalidi e veterani.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva