Art. 148
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Colle somme che gia' possiede, con quelle che saranno in essa versate dai volontari di un anno, e con altri proventi eventuali la Cassa militare, istituita colla legge 7 luglio 1866, numero 3062, provvedera' al pagamento dei premi ai raffermati ed alla capitalizzazione di essi premi, come pure al pagamento del caposoldo di cui al precedente articolo 146.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva