Art. 149
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[1]La Commissione sara' rinnovata ad ogni Legislatura.
[2]Essa nominera' il presidente fra i membri che la compongono.
[3]Nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature i senatori ed i deputati continueranno a far parte della Commissione fino a nuova elezione.
[4]In un rapporto annuale da rendersi di pubblica ragione, la Commissione esporra' la situazione della Cassa militare e le osservazioni alle quali la sua amministrazione puo' dar luogo.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva