Art. 149

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[1]La Commissione sara' rinnovata ad ogni Legislatura.

[2]Essa nominera' il presidente fra i membri che la compongono.

[3]Nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature i senatori ed i deputati continueranno a far parte della Commissione fino a nuova elezione.

[4]In un rapporto annuale da rendersi di pubblica ragione, la Commissione esporra' la situazione della Cassa militare e le osservazioni alle quali la sua amministrazione puo' dar luogo.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art149 · fonte su Normattiva