Art. 151
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Colui che essendo soggetto alla leva fu ommesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presento' spontaneamente per concorrere all'estrazione di una classe posteriore, e', come reo di essersi sottratto alla leva, posto in capo di lista della prima classe chiamata dopo la scoperta ommissione, ed inoltre sottoposto alle pene di cui nel seguente articolo 152, nei casi che vi sono specificati.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva