Art. 155
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[1]Gli inscritti che scientemente producano documenti falsi od infedeli, sono ascritti alla 1ª categoria, senza riguardo al loro numero di estrazione, e non possono godere dell'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria per qualunque siasi motivo.
[2]Essi vanno inoltre soggetti alle piu' gravi pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsita'.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva