Art. 157
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]L'inscritta che senza legittimo motivo non si presenta all'esame definitivo ed allo arruolamento nel giorno prefisso, e' considerato e punito come renitente.
[2]La lista dei renitenti e' pubblicata dieci giorni dopo la promulgazione del discarico finale per cura dei prefetti o sottoprefetti in ciascun capoluogo di circondario e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti fossero inscritti.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva