Art. 158
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[1]((I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, devono, dal Consiglio di leva del circondario a cui per ragioni di leva appartengono, essere esaminati e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e, se alla 1ª categoria, inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sara' per essere l'esito del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto di essere assegnati alla 3ª categoria, a norma delle prescrizioni contenute nel successivo art. 160.
[2]Essi saranno quindi denunciati all'autorita' giudiziaria, la quale procedera' contro i medesimi in conformita' dei seguenti articoli 159 e 161.
[3]I Consigli di leva provvederanno perche' siano cancellati dalla lista dei renitenti i deceduti e quelli che dopo il loro arresto o la loro spontanea presentazione saranno stati arruolati)).
Testo vigente dal 27 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva