Art. 159
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[1]I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno, dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.
[2]I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi se presentati spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; e col carcere estensibile a tre mesi se presentati spontaneamente infra l'anno.
[3]Le pene in quest'articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 27 marzo 1888 · versione 0 su Normattiva