Art. 16
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[1]Il Consiglio di leva e' presieduto dal prefetto se ha sede nel capoluogo della provincia, dal sottoprefetto se ha sede nel capoluogo del circondario, o nel caso d'impedimento dei medesimi, dal funzionario cui spetta di farne le veci, ed e' composto di due consiglieri provinciali, designati preventivamente dallo stesso Consiglio provinciale, e di due ufficiali superiori o capitani dell'esercito delegati dal Ministro della Guerra.
[2]Il Consiglio provinciale dovra' nell'atto di nomina dei detti due consiglieri designare due supplenti.
[3]Assistono alle sedute del Consiglio con voce consultiva l'impiegato di Prefettura facente funzione di commissario di leva ed un ufficiale dei carabinieri Reali.
[4]Il Consiglio di leva e' inoltre assistito da un medico.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva