Art. 160
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[1]((I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, possono ottenere di essere assegnati a tale categoria, purche' pero' non vi si opponga il fatto di altre assegnazioni alla categoria stessa godute da fratelli durante la loro renitenza.
[2]I renitenti condannati non godono il beneficio di poter essere assegnati alla 3ª categoria se, oltre avervi avuto diritto al tempo della loro leva non si trovino nella condizione di poter aspirare a tale beneficio per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento)).
Testo vigente dal 27 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva