Art. 161
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[1]Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesse al suo servizio un renitente e' punito col carcere estensibile a sei mesi.
[2]Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente e' punito col carcere da un mese ad un anno.
[3]La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'esame definitivo ed all'arruolamento di un inscritto.
[4]Se il delinquente e' ufficiale pubblico, ministro del culto, agente o impiegato del Governo, la pena si puo' estendere a due anni di carcere e si fa luogo a una multa estensibile sino a lire 2000.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva