Art. 164
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Ogni ufficiale pubblico ed ogni agente od impiegato del Governo che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, riforme, esclusioni, surrogazioni di fratello e rafferme con premio oppostamente al disposto della legge, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, e' punto come reo di abuso di autorita' colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dello stesso Codice, nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva