Art. 169
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni di cui all'articolo 89 sono applicabili alle esenzioni accordate in virtu' delle preesistenti leggi.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva