Art. 17
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[1]Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.
[2]L'intervento di tre votanti basta a rendere legali le decisioni.
[3]Qualora si trovino presenti quattro votanti compreso il presidente, si astiene dal votare ed ha soltanto voce consultiva il piu' giovane dei consiglieri, od il meno anziano degli ufficiali presenti.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva