Art. 170

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[1]L'obbligo di servizio nella milizia mobile, stabilito pei sottufficiali in congedo illimitato a senso dell'articolo 133, e' applicato ai sottufficiali che si trovino sotto le armi il 1° luglio Il disposto dell'articolo 126 e quello del secondo capoverso dell'articolo 129 della presente legge e' applicato ai militari di 2ª categoria delle classi ascritte al 1° luglio 1882 all'esercito permanente, ed il disposto dell'articolo 126 e' applicato anche alle classi di 2ª categoria ascritto alla data stessa alla milizia mobile, della quale continueranno a far parte fino al termine dell'obbligo di servizio dall'articolo stesso 126 stabilito.

[2]La riduzione del servizio sotto le armi a quattro anni per la cavalleria, stabilita dall'articolo 125 della presente legge, e' applicabile soltanto a coloro che vi saranno ascritti dopo la pubblicazione della presente legge.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art170 · fonte su Normattiva