Art. 173
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[1]I militari riassoldati con premio che terminata la ferma contratta cessino dal servizio sotto le armi, o vengano promossi ufficiali, o passino nel corpo invalidi e veterani, rinunziando alla pensione vitalizia cui hanno diritto, riceveranno dalla Cassa militare un capitale in cartello del Debito Pubblico 5 per cento, la cui rendita sia eguale ai due terzi della pensione stessa.
[2]La Cassa militare continuera' a provvedere al pagamento dei premi dei riassoldati secondo le leggi del 7 luglio 1866, n. 3062, e del 6 febbraio 1872, n. 664, alle pensioni vitalizie, ovvero alla loro capitalizzazione.
[3]La disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 140 circa il divieto di cessione o di sequestro del premio dei raffermati e' estesa ai riassoldati.
[4]E' pure esteso ai militari che, compiuta la ferma di rinsaldato con premio, rimasero sotto le armi, il disposto dall'ultimo alinea dell'articolo 141.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva