Art. 176
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[1]Le disposizioni contrarie alla presente legge rimangono senza effetto.
[2]Un regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, stabilira' le norme per la esecuzione della presente legge.
[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[4]Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 17 agosto 1882.
[5]UMBERTO.
[6]Ferrero.
[7]Visto, il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva