Art. 19
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il primo di gennaio di ciascun anno i sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciottesimo della loro eta', il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro e' imposto di curarne l'inscrizione.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva