Art. 22
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[1]La lista di leva e' compilata per cura del sindaco entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui nell'articolo 19 e sulle indagini da farsi nei registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.
[2]Il primo del successivo mese di febbraio e per quindici giorni consecutivi, e' per cura del sindaco pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva