Art. 25

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Compiuta la verificazione, la lista e' firmata dal sindaco e dagli assessori che ne fecero l'esame, e trasmessa per copia autentica al prefetto o sottoprefetto del proprio circondario nei dieci giorni immediatamente successivi.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art25 · fonte su Normattiva