Art. 25
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Compiuta la verificazione, la lista e' firmata dal sindaco e dagli assessori che ne fecero l'esame, e trasmessa per copia autentica al prefetto o sottoprefetto del proprio circondario nei dieci giorni immediatamente successivi.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva