Art. 27
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Il sindaco inscrive ulteriormente sulla lista di leva giovani della classe chiamata che si presentino spontanei, o vengono scoperti, o denunciati ommessi, tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degli inscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andar soggetta la lista dal momento della sua trasmissione al prefetto o sottoprefetto sino a quello della verificazione definitiva.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva