Art. 28
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Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere: Gli ommessi inquisiti di essersi sottratti alla inscrizione ed assolti dai Tribunali ordinari; Gli ommessi in leve anteriori, di cui nell'articolo 35 e quegli altri che siansi presentati spontanei per essere inscritti, prima o dopo che siasi scoperta la loro ommissione.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva