Art. 28

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Sulla lista di leva della prima classe a chiamarsi sono da aggiungere: Gli ommessi inquisiti di essersi sottratti alla inscrizione ed assolti dai Tribunali ordinari; Gli ommessi in leve anteriori, di cui nell'articolo 35 e quegli altri che siansi presentati spontanei per essere inscritti, prima o dopo che siasi scoperta la loro ommissione.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art28 · fonte su Normattiva