Art. 29
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[1]Si debbono aggiungere egualmente e porre in capo di lista gl'inscritti di leve anteriori che si trovino in una delle condizioni infra specificate: Esentati temporaneamente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnati alla 3ª, nei casi espressi dall'articolo 94; Cancellati, esentati dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnati alla 3ª, o riformati in leve anteriori, e riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall'articolo 62; Riformati di leve anteriori successivamente riconosciuti abili di cui all'articolo 85; Dichiarati rivedibili dal Consiglio di leva o rimandati in applicazione degli articoli 61, 64, 78, 80 e 82.
[2]Devono altresi' essere inscritti in capo di lista gli ommessi di leve anteriori che a tenore dell'articolo 151 sono considerati rei di essersi sottratti alla leva, nonche' gli ommessi colpevoli del reato definito dall'articolo 152.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva